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Caso Roggero: la minaccia permanente delle organizzazioni criminali. È tempo di ripensare la legittima difesa? by Matteo Corsini per CorSera.it

Roma 18 luglio 2026 by Matteo Corsini

Il caso del gioielliere Mario Roggero continua a dividere giuristi e opinione pubblica. La giurisprudenza italiana ha ritenuto che la legittima difesa non fosse configurabile perché la minaccia era ormai cessata nel momento in cui i rapinatori si stavano allontanando. Si tratta di un'impostazione coerente con l'attuale art. 52 del codice penale, che richiede un pericolo attuale e una reazione necessaria.

Ma è proprio il concetto di "cessazione della minaccia" a meritare una riflessione critica.

La domanda è semplice: può davvero dirsi cessata la minaccia quando gli autori di una violenta rapina sono ancora liberi, armati, identificabili come gruppo criminale e potenzialmente in grado di colpire di nuovo la stessa vittima?

Chi ha subito una rapina particolarmente violenta non perde soltanto denaro o beni. Subisce una violazione della propria libertà personale, della propria sicurezza e della propria serenità. Se gli aggressori hanno minacciato la famiglia, hanno fatto irruzione nel luogo di lavoro o nell'abitazione e hanno dimostrato di poter agire con violenza, l'offesa produce effetti che non si esauriscono con la loro fuga.

In questa prospettiva, una banda di rapinatori abituali presenta caratteristiche che, sul piano dell'intimidazione esercitata sulla vittima, possono ricordare quelle di un'organizzazione dedita al racket o all'estorsione. Non perché i reati siano giuridicamente identici, ma perché il messaggio rivolto alla vittima è analogo: "Sappiamo chi sei, dove lavori e possiamo tornare."

L'attuale interpretazione dell'art. 52 c.p. considera la fuga come il momento conclusivo dell'aggressione. Tuttavia, si può sostenere che, nei casi in cui l'offesa provenga da un'organizzazione criminale stabile e concretamente capace di reiterare le proprie azioni contro la medesima persona, il requisito dell'attualità del pericolo dovrebbe essere valutato in modo sostanziale e non esclusivamente cronologico.

Da questa riflessione potrebbe nascere una proposta di riforma.

Il legislatore potrebbe introdurre una disciplina specifica per le aggressioni poste in essere da gruppi criminali organizzati o abitualmente dediti a rapine violente, prevedendo che la valutazione dell'attualità del pericolo tenga conto anche della concreta capacità del gruppo di reiterare l'offesa e dello stato di intimidazione permanente prodotto sulla vittima.

Una simile riforma non significherebbe attribuire ai cittadini un potere illimitato di reagire con la forza o di sostituirsi allo Stato nell'esercizio della giustizia. Al contrario, dovrebbe essere costruita entro rigorosi limiti, preservando il monopolio statale dell'uso della forza e il controllo del giudice sulla sussistenza dei presupposti della legittima difesa.

Il caso Roggero, tuttavia, pone una questione che il diritto non può ignorare: la nozione di "minaccia cessata" è davvero adeguata quando la vittima è stata presa di mira da una banda criminale capace di tornare a colpire?

Forse è giunto il momento di aprire un serio dibattito sulla possibilità di riconoscere, accanto all'attuale concetto di pericolo immediato, una diversa categoria giuridica: quella della minaccia criminale persistente, intesa come la situazione in cui una vittima continua a essere concretamente esposta al rischio di nuove aggressioni da parte dello stesso gruppo organizzato.

Il diritto penale si è evoluto più volte per rispondere alle nuove forme della criminalità. Il confronto su come tutelare efficacemente le vittime di organizzazioni dedite a rapine violente, senza rinunciare ai principi dello Stato di diritto, rappresenta una questione di politica criminale che merita un dibattito aperto e approfondito.


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