Roma – 26 dicembre 2025 by Cristiana Fallaci Copyright 2025
C’è una data che segna un punto di non ritorno nell’affaire Unimarconi–Forcom: 22 ottobre 2024.
Quel giorno il Tribunale civile di Roma, Sezione XVI, con ordinanza collegiale, accoglie il reclamo del professor Giovanni Briganti e sospende immediatamente la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marsilio Ficino lo aveva revocato dalla carica.
Non è un tecnicismo.
È una bocciatura piena, sul piano procedurale, statutario e giuridico, di quella che oggi appare come l’azione fondativa dell’intera operazione di estromissione del vertice storico dell’Università Guglielmo Marconi.
Il Collegio: “atti privati, prima facie illeciti”
L’ordinanza è firmata da un collegio presieduto dal Dott. Giuseppe Di Salvo, con Giudice relatore Dott. Maurizio Manzi e Giudice Dott.ssa Cristina Pigozzo.
Il Tribunale non si limita a un vizio formale: entra nel merito e utilizza parole che pesano.
Secondo i giudici, la revoca di Briganti:
non è un atto di alta amministrazione pubblica,
non rientra nella sfera dell’art. 25 c.c.,
non è sottratta al sindacato del giudice ordinario.
Al contrario, si tratta di una deliberazione che incide su un diritto soggettivo e che risulta adottata in violazione delle regole statutarie.
Ma c’è di più. Il Collegio afferma che il provvedimento è stato adottato:
“non già nell’esercizio delle funzioni pubbliche di indirizzo e controllo, ma sulla scorta di condotte private – prima facie illecite – meritevoli di immediata inibizione”.
Parole rarissime in un’ordinanza cautelare.
Parole che fanno saltare la copertura dell’ente e aprono il fronte della responsabilità personale.
Il cuore della decisione: lo Statuto violato
Il Tribunale ricostruisce puntualmente il quadro normativo:
lo Statuto vigente della Fondazione Marsilio Ficino (6 settembre 2013) prevedeva che i consiglieri durassero in carica a tempo indeterminato, salvo rinuncia;
la revoca non era consentita;
Briganti non è stato convocato alla riunione che ha deciso la sua estromissione;
alla stessa riunione ha partecipato Marco Belli, nominato in sua vece, in palese conflitto di interessi, con voto decisivo.
Il tentativo di giustificare la revoca sulla base di uno Statuto successivo viene respinto senza appello:
quel testo non era ancora iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche e dunque non aveva efficacia.
Giurisdizione ordinaria: cade l’alibi amministrativo
Uno dei passaggi più rilevanti dell’ordinanza riguarda la giurisdizione.
La Fondazione Marsilio Ficino aveva sostenuto che la controversia rientrasse nella sfera del giudice amministrativo.
Il Tribunale risponde citando:
Cassazione SS.UU. n. 34473/2019,
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3405/2003,
e afferma un principio netto:
le controversie sulla nomina e revoca degli amministratori di fondazioni spettano al giudice ordinario, perché gli atti sono compiuti uti socius, non iure imperii.
Tradotto: non esiste uno scudo pubblicistico.
I protagonisti e il ribaltamento dei ruoli
Al momento della revoca, la Fondazione Marsilio Ficino era presieduta da Alessio Acomanni, figura che – come emerge dagli atti – concentrava su di sé ruoli decisivi:
Presidente della Fondazione,
Presidente dell’Università Guglielmo Marconi,
Direttore Generale del Consorzio interuniversitario Forcom.
Con lui agivano:
Veruska Bellandi, Direttrice Amministrativa dell’Ateneo,
Marco Belli, Direttore Generale, nominato al posto di Briganti.
Un dettaglio non secondario:
tutti e tre erano stati assunti o nominati proprio dal vertice che stavano estromettendo.
È questo il passaggio che dà alla vicenda il sapore del golpe amministrativo:
una retroguardia del personale che, nel momento di fragilità del fondatore, prende il controllo dell’ente.
La conseguenza immediata: sospensione e riapertura di tutto
Il Tribunale accoglie il reclamo e ordina:
la sospensione immediata della delibera del 2 maggio 2023,
la sospensione di ogni provvedimento conseguenziale,
la condanna della Fondazione alle spese del doppio grado.
Ma l’effetto è più ampio.
Questa ordinanza:
demolisce il presupposto giuridico su cui si fondava l’estromissione;
riapre il giudizio di merito;
getta un’ombra pesantissima su tutti gli atti successivi: liquidazioni, cessioni, trasformazioni societarie.
Perché questa sentenza cambia tutto
L’affaire Unimarconi–Forcom non è più solo una storia di potere interno o di patrimonio immobiliare.
Da oggi è una vicenda giudiziaria accertata, in cui un Tribunale ha scritto nero su bianco che:
le regole sono state violate,
i diritti soggettivi sono stati compressi,
gli atti non godono di immunità istituzionale.
E quando cade la copertura dell’ente, restano le persone.
Nel prossimo articolo:
dal “golpe” disciplinare alla spoliazione patrimoniale – perché tutto ciò che è avvenuto dopo passa inevitabilmente da qui.

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