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CORSERA.IT UNIMARCONI TRIBUNALE ROMA ACCOLTO IL RECLAMO DEL PROFESSOR GIOVANNI BRIGANTI.MISERAMENTE FALLITO IL COLPO DI MANO DI ALESSIO ACOMANNI

Roma 5 Gennaio 2025 by Rebecca Coriani Londra

Ne avevamo già parlato alcuni mesi orsono. Il colpo di mano di Alessio Acomanni, Marco Belli e di Veruska Bellandi di impadronirsi la gestione dell'ateneo è miseramente fallito.

Con ricorso del 20 giugno 2024 il Prof. Giovanni Briganti proponeva reclamo avverso l’ordinanza
dell’intestato ufficio( Giudice Dott. S. Iannaccone) dell’01/06/2024 di reiezione delle istanze di sospensione
della efficacia delle deliberazioni assunte dalla Fondazione Marsilio Ficino in data 02 maggio 2023 e
12 maggio 2023 a mezzo delle quali esso reclamante era stato revocato dalla carica di Consigliere
della Fondazione e dell’Università degli Studi “ Guglielmo Marconi” ed era stato nominato in sua vece
il Dott. Marco Belli.

Accoglie il reclamo del professor Giovanni Briganti , per l’effetto, ordina la immediata sospensione della efficacia della delibera assunta
dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marsilio Ficino in data 02 maggio 2023 e di ogni
conseguenziale provvedimento.
Spese del doppio grado di procedura, da porsi a carico della parte reclamata, da liquidarsi al merito.
Si comunichi.
Così deciso il 22 ottobre 2024 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Maurizio Manzi
IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Di Salvo

Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice relatore
3) Dott. ssa Cristina Pigozzo Giudice
ha emesso la seguente
ORDINANZA

nella procedura annotata al R.G. n° 25729 per l’anno 2024, adottata in riserva
alla udienza del 03/10/2024, vertente
TRA

Briganti Giovanni, nato a Troia(FG), il 27/1/1940( cf: BRGGNN40L25L447K), residente in Roma, Via Monte
Zebio n°40, elettivamente domiciliato in Roma, Via Perugino n°3, presso lo studio dell’Avv. Maurizio
Morelli, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Vittorio Giorgio del foro di Salerno, con richiesta di ricevere
gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 089/229874 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
avv.prof.giorgivittorio@legalmail.it e morelli.maurizio@legalmail.it
RECLAMANTE

E

Fondazione Marsilio Ficino, con sede in Roma, Via Vittorio Colonna n°11, con codice fiscale 08581120584
ed iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma
n°605/208, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott. Alessio Acomanni,
elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Caprettari n° 70, presso lo studio degli Avvocati Giuseppe
Matteo Masoni e Federico Guardascione, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura su atto separato
ex art. 83 2° comma c.p.c., da intendersi in calce alla memoria di costituzione, con richiesta di ricevere gli
avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/ 83366366 ed ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
giuseppematteomasoni@ordineavvocatiroma.org e federicoguardascione@ordineavvocatiroma.org.
RECLAMATA

 

OGGETTO: RECLAMO AVVERSO ORDINANZA DI REIEZIONE DI ORDINANZA Di SOSPENSIONE DI DELIBERA
COLLEGIALE, emessa in data 01 giugno 2024, comunicata data 05/06/2024.

Fatto e diritto

Con ricorso del 20 giugno 2024 il Prof. Giovanni Briganti proponeva reclamo avverso l’ordinanza
dell’intestato ufficio( Giudice Dott. S. Iannaccone) dell’01/06/2024 di reiezione delle istanze di sospensione
della efficacia delle deliberazioni assunte dalla Fondazione Marsilio Ficino in data 02 maggio 2023 e
12 maggio 2023 a mezzo delle quali esso reclamante era stato revocato dalla carica di Consigliere
della Fondazione e dell’Università degli Studi “ Guglielmo Marconi” ed era stato nominato in sua vece
il Dott. Marco Belli.
Il provvedimento adottato era illegittimo per i seguenti motivi:
1) riserva di collegialità in sede di prima istanza cautelare;
2) violazione dell’art. 23 c.c.: era infondata la statuizione di difetto di giurisdizione non vertendosi
in ambito di delibera riconducibile ai poteri della autorità amministrativa ex art. 25 c.c.
( che avrebbe potuto, con provvedimento amministrativo, annullare le deliberazioni contrarie
all’ordine pubblico o al buon costume); ed infatti si verteva in un contesto di esercizio del diritto
soggettivo del Consigliere al mantenimento della carica, leso da una deliberazione illegittima e
contraria allo statuto della Fondazione; era in definitiva inoppugnabile in subiecta materia
la giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria;
3) fondatezza nel merito del ricorso: le delibere oggetto di istanza cautelare erano illegittime
perché adottate in palese violazione delle norme statutarie vigenti che disponevano che
“ i consiglieri durano in carica a tempo indeterminato, fino a rinuncia. In caso di mancanza di uno o
più consiglieri, gli altri membri a maggioranza cooptano i Consiglieri in sostituzione di quelli
cessati”;
non era stato consentito ad esso reclamante di partecipare alla riunione nella quale era stata
adottata la delibera che aveva deciso la propria revoca; peraltro alla predetta riunione aveva
partecipato il Dott. Marco Belli, il quale era in conflitto di interessi ( perché subentrava ad esso
reclamato nella carica rivestita) il cui voto era stato decisivo per l’adozione del provvedimento
oggetto di censura.
Per l’effetto il Prof. Briganti formulava le seguenti conclusioni:
“ voglia l’Ecc.mo Tribunale di Roma adito, in accoglimento del presente reclamo, ed in integrale
riforma dell’ordinanza di rigetto n. cron. 4271/2024 dell’01 giugno 2024, resa nel procedimento
R.G. n° 42749-1/2023, dal Giudice Stefano Iannaccone, comunicata a mezzo p.e.c. in data 05 giugno
2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 3° c.c., ordinare l’immediata sospensione
dell’efficacia esecutiva e/o dell’esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Marsilio Ficino in data 02 e 12 maggio 2023, con ogni conseguenza di legge.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Si costituiva la Fondazione Marsilio Ficino e, con memoria difensiva, replicava che:

- il reclamo avverso l’ordinanza cautelare de qua era stato proposto in data 20 giugno 2024 ed
avrebbe dovuto verificarsi se lo stesso fosse stato tempestivamente proposto; in aggiunta
la parte reclamante non aveva prestato impulso alla procedura non comparendo alla udienza
collegiale dell’11 settembre 2024; il che aveva comportato la adozione del provvedimento
di improcedibilità del reclamo per mancata comparizione delle parti;
- la decisione di difetto di giurisdizione per avere giurisdizione in materia il giudice
amministrativo ai sensi dell’art. 25 c.c. risultava immune da censure;
- il provvedimento cautelare, riferibile a controversia sussumibile nell’art. 2388 c.c., avrebbe
dovuto essere adottato da giudice in composizione monocratica, come, in effetti, occorso;
- il reclamante, che rivestiva un incarico gratuito a tempo indeterminato, avrebbe dovuto
accettare le insindacabili decisioni degli organi della Fondazione non potendo rivendicare
un diritto al mantenimento della carica;
- Il reclamante era insanabilmente decaduto da ogni facoltà di impugnativa per aver notificato
l’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito ben oltre il termine perentorio
ex art. 2388 c.c. di novanta giorni dalle date di conoscenza del contenuto delle delibere.
- Tanto esposto rassegnava le seguenti conclusioni:
- “ ina via pregiudiziale e/o assolutamente preliminare respingere in toto e per quanto esposto
l’avversa istanza di revoca depositata il 13-16 settembre 2004 e notificata il 20 settembre 2024
e, in ogni caso, confermare l’ordinanza sul reclamo( ossia l’improcedibilità del reclamo
dichiarata in data 11 settembre 2024) e l’ordinanza di rigetto( ossia l’ordinanza emanata
dal Giudice Dott. S. Iannaccone l’01 giugno 2024 e qui reclamata);
- In via di subordine dichiarare inammissibile e/o improcedibile ovvero comunque respingere
in rito e/o nel merito e/o per difetto dei presupposti e/o di prova il reclamo depositato da
Giovanni Briganti- nonché comunque ogni avversa istanza- con integrale conferma della
succitata Ordinanza di rigetto dell’01 giugno 2024 e ogni conseguente pronuncia sulle spese e
sui compensi;
- In via di estremo subordine:
- disporre in via preliminare e/o istruttoria la convocazione di tutti i Consiglieri
di Amministrazione della Ficino al fine di sentirli;
- respingere ogni avversa domanda in sede cautelare confermando l’efficacia di tutti i deliberati
( del 2 e del 12 maggio 2023) della Ficino ovvero, in via ulteriormente subordinata, confermare
l’efficacia della delibera assunta in data 12 maggio 2023 e di ogni delibera diversa dalla revoca
del Briganti.
- Per quanto d’occorrenza devono aversi come qui reiterate e trascritte anche le conclusioni
svolte dalla Fondazione in calce all’allegata memoria di costituzione nella precedente fase”.
- All’udienza del 03 ottobre 2024 veniva adottata la riserva del provvedimento con concessione
di termine per la redazione di note difensive e per la produzione di documenti
sino al 07/10/2024 e per la formulazione di eventuali repliche sino
- al 14/10/2024.
A scioglimento della richiamata riserva, esaminati i documenti versati in atti e scrutinate le note
difensive redatte nell’interesse delle parti, osserva il Collegio:
in via preliminare deve essere rilevata la tempestività del reclamo avendo la difesa
del Prof. Briganti dedotto- in difetto di avversa contestazione- che, a fronte
della comunicazione dell’ordinanza cautelare in data 05 giugno 2024, il reclamo è stato
proposto in data 20 giugno 2024.

In prosieguo di procedura il personale di cancelleria ha curato le comunicazioni di rito
nei confronti di procuratori del Prof. Briganti che non erano stati officiati per la fase di reclamo;
il che ha determinato la mancata conoscenza degli eventi della procedura ad opera dell’unico
professionista officiato per la fase di reclamo ( Avv. Prof. Vittorio Giorgi) che non è comparso,
al pari del difensore della Fondazione Marsilio Ficinio, all’udienza dell’11 settembre 2024
con conseguente declaratoria di improcedibilità del reclamo.
Essendo la delineata irritualità unicamente ascrivibile a fatto di terzi ( i.e. del personale
di cancelleria), e non avendo concorso alla causazione della stessa la condotta della parte
reclamante, sussistono i presupposti di legge per la rimessione in termini.
Tanto precisato opina il Collegio che il proposto reclamo ( che ha natura devolutiva dovendo
essere verificato l’integrale materiale probatorio apportato nella prima fase cautelare) debba
essere accolto per quanto di ragione.
Ed infatti seguendo l’ordine delle censure mosse giova osservare che:
1) quanto alla riserva di collegialità relativa alla prima fase cautelare:
gli artt. 50 bis c.p.c. e 50 ter c.p.c.- disposizioni insuscettibili di interpretazione analogica e
sinanche estensiva- hanno ad oggetto la composizione in cui il Tribunale giudica in primo
grado ovvero la composizione in cui il predetto organo decide sulle domande e/o cause
ordinarie;
l’art. 669 quater c.p.c.( rubricato “ competenza cautelare in corso di causa”) fissa la regola
della monocraticità della decisione cautelare per cui se la causa di merito pende dinanzi
al Tribunale la domanda si propone all’istruttore;
ed infatti “ a tenore dell’art. 669 quater c.p.c....la competenza a decidere sul ricorso
cautelare proposto in corso di causa appartiene al Giudice Istruttore o ad altro Giudice
designato dal Presidente...e dunque invariabilmente sempre ad un Giudice singolo
( o monocratico) senza che una diversa composizione dell’organo deputato a trattare e
decidere sulla invocata misura cautelare possa derivare dal tipo di suddivisione interna
delle cause civili fra Giudice monocratico e Giudice collegiale ex art. 50 bis c.p.c., tale
divisione inerendo solo alla diversa competenza a decidere sui ricorsi cautelari che
rinvengono in via speciale solo...all’art. 669 quater c.p.c. la propria disciplina in tema di
competenza interna”;
ne consegue che l’istanza di trattazione del ricorso oggetto di reclamo in composizione
collegiale ( assai sintomaticamente non invocata nella prima fase cautelare) deve essere
disattesa;
2) quanto al difetto di giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria:
viene all’attenzione del Tribunale l’esame di una fattispecie avente ad oggetto una
delibera di avvicendamento nella carica gestoria di una Fondazione; siffatta delibera,
che non appare in alcun modo aver colliso con i principi generali dell’ordine pubblico e del
buon costume, ha univocamente leso la sfera soggettiva del reclamante.
A conferma del superiore assunto la Suprema Corte ( Cass. SS.UU. Ord. 27 dicembre 2019
n° 34473) ha chiaramente affermato con riferimento a delibere di fondazioni( Fondazione
Bioparco di Roma) che “ le azioni concernenti la nomina o la revoca
di amministratori e sindaci, ai sensi dell’art. 2449 c.c., spettano alla giurisdizione del giudice
ordinario, non di quello amministrativo, perché investono atti compiuti dall’ente pubblico
uti socius non iure imperii e posti in essere a valle della scelta di fondo per l’impiego
del modello societario”.

In consonanza con il richiamato precetto il Consiglio di Stato ( Sez.VI Sent. n°3405
del 17 giugno 2003) ha distinto in tema di fondazioni l’ambito pubblicistico del controllo
governativo da quello privatistico del sindacato sulla validità delle deliberazioni così
statuendo: “ non esiste alcuna disposizione che imponga all’Amministrazione di esercitare
il controllo su sollecitazione di parte, né una simile sollecitazione di per sé determina
nell’Amministrazione un obbligo di provvedere. La vigilanza ed il controllo sono funzioni
pubbliche destinate alla tutela delle fondazioni e sono esercitate dall’Amministrazione
d’ufficio, nell’esercizio dei suoi poteri, esclusivamente in favore delle fondazioni stesse,
restando escluso qualsiasi intervento a tutela dell’interesse dei singoli. Il provvedimento
con il quale è stato comunicato al Lancellotti il rigetto del suo esposto-ricorso non è
equiparabile al rigetto di un ricorso gerarchico in quanto l’autorità vigilante non si pone
rispetto alla fondazione in termini di supremazia gerarchica. In effetti l’autorità vigilante,
come affermato dalla prevalente giurisprudenza e dottrina, non ha alcun potere di indirizzo
delle fondazioni né può imporre ad esse modalità organizzative diverse da quelle
liberamente prescelte, ma può solo intervenire a normalizzarne la situazione laddove
si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 25 c.c...Omissis....il Lancellotti avrebbe quindi
dovuto rivolgersi al giudice ordinario, giudice naturale dei diritti soggettivi e delle
controversie fra privati”.
A mente delle sovraepresse considerazioni ha errato il decidente
nel ritenere che difettasse la giurisdizione adita con riferimento a fattispecie concernente
la lesione di una sfera soggettiva di diritti; ed infatti, al netto della adozione delle
insindacabili deliberazioni degli organi governativi di sovrintendenza e di controllo delle
fondazioni, nel caso in contesa si verte in ambito di violazione di una regola di natura
procedimentale( in ambito di convocazione assembleare, di inibizione alla partecipazione al
consesso collegiale, di adozione di provvedimento di revoca non consentito perché non
correlato alla scadenza del mandato).
Non giova replicare che lo statuto successivo a quello del quale viene invocata
l’applicazione avrebbe previsto la revoca dei consiglieri della Fondazione per giusta causa
con esclusione del diritto alla convocazione ed alla partecipazione assembleare; tanto
giacchè il predetto assetto ordinamentale innovativo non ha efficacia perché non iscritto
nel Registro delle Persone Giuridiche prima del 23 maggio 2023( risultando, per l’effetto,
vigente- e fruibile ai fini di causa- lo Statuto nella precedente versione del 06 settembre
2013).
3) quanto al diritto ad ottenere un provvedimento sospensivo della efficacia della delibera
di revoca da Presidente del CdA della Fondazione Marsilio Ficino:

una volta accertato che si verte in ambito di giurisdizione di natura ordinaria occorre verificare se possa
essere riservata al reclamante nel giudizio di merito una tutela di natura ripristinatoria, presupposto per il
riconoscimento dell’invocato provvedimento di natura cautelare( chiaro essendo che una tutela di natura
obbligatoria risulterebbe ostativa in ragione del giudizio prognostico di riparabilità del pregiudizio
economico-patrimoniale all’esito del giudizio di merito).
Al riguardo, proprio in tema di fondazioni, si richiama un recente arresto della Suprema Corte espressivo
del principio di diritto secondo il quale, qualora un ente abbia natura giuridica di fondazione, lo stesso è
assoggettato alle relative disposizioni codicistiche e che, in tal caso, l’azione per far valere eventuali
violazioni di norme imperative da parte di una delibera assembleare modificativa dello statuto è
assoggettata a prescrizione quinquennale trattandosi ai sensi dell’art. 23 1° comma c.c. di una speciale

forma di annullabilità che deroga al principio generale dell’art. 1418 c.c.( cfr. Cass. Civ. 17/08/2018
n°20674). Né l’applicabilità dell’art. 23 c.c. al caso di specie può dirsi esclusa dal fatto che detta norma
faccia espresso riferimento alla sola impugnazione di delibere dell’assemblea( organo di norma
non presente in seno alle fondazioni) atteso che è pacifico che l’art. 23 c.c. trovi applicazione non solo
al caso di deliberazioni assunte dall’assemblea degli associati, ma anche nel caso di deliberazioni adottate
dagli altri organi previsti dallo statuto dell’associazione medesima( cfr. Trib. Roma Sez. III 07/02/2017
n°2258)”.
A fronte dei convergenti profili di fatto e di diritto delineati appare sorretta da giusti motivi la richiesta
del reclamante di ottenere la tutela ripristinatoria del rapporto atteso che avrebbe avuto diritto
di proseguire nell’espletamento dell’incarico; ed ancora il provvedimento di revoca risulta vieppiù adottato
non già nell’esercizio delle funzioni pubbliche di indirizzo e di controllo, ma sulla scorta di condotte private
- prima facie illecite- meritevoli di immediata inibizione.
Le spese del doppio grado di procedura, da porsi a carico della parte reclamata, secondo il principio
della soccombenza, saranno liquidate all’atto della definizione della controversia in prime cure.

PQM

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, ordina la immediata sospensione della efficacia della delibera assunta
dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marsilio Ficino in data 02 maggio 2023 e di ogni
conseguenziale provvedimento.
Spese del doppio grado di procedura, da porsi a carico della parte reclamata, da liquidarsi al merito.
Si comunichi.
Così deciso il 22 ottobre 2024 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Maurizio Manzi
IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Di Salvo


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