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CORSERA IMMOBILIARE MATTEO CORSINI UN'ALTRA IMPORTANTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO. LE IMPORTANTI REGOLE DA SEGUIRE PER EVITARE TRUFFE E PATACCHE

Roma 6 dicembre 2021 by dr.Matteo Corsini Fondatore e responsabile scientifico EUSG Enciclopedia Universale delle Scienze Giuridiche 

Come più spesso amo ripetere il traffico giuridico dei beni immobiliari è garantito dal nostro ordinamento e da un mercato efficiente, nel senso leggi e norme regolamentari che lo regolano. Tendere a migliorare l'efficienza del mercato immobiliare è sforzo comune. La compravendita di un bene immobiliare dovrebbe essere sempre aderente alle norme a presidio della regolarià urbanistica e alla conformità edilizia quindi statica e sismica. La sentenza del Consiglio di Stato che qui interamente pubblichiamo va in questa direzione, mette ordine su questioni che ancora oggi appaiono alle persone comuni o ai male intenzionati, del tutto inconferenti, ma che al contrario formano la prescrizione giuridica che disciplina la materia a cui tutti gli operatori professionisti sono tenuti ad aderire nel rispetto degli imput del legislatore. Un mercato immobiliare che si sviluppa all'interno di regole precise, anche le più onerose, è sinonimo di efficienza e di garanzia della circolazione del bene oggetto di compravendita. Il valore stesso ne trae beneficio, non altrimenti per gli immobili difformi, costruiti in violazione di norme imperative e che contribuiscono anche alla sicurezza dei nostri stabili. 

La SCIA. Il titolo edilizio su immobili già oggetto di condono edilizio. 

Le opere di cui alla SCIA presentata, indipendentemente dalla reale natura dell’intervento in essa previsto, debbono essere realizzate all’interno di un immobile che già era stato oggetto di procedura di condono, poi definita con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria in data 3 settembre 2014 (P.E. 14/0164), con riferimento alla quale gli uffici comunali avevano richiesto nel 2016 una indispensabile integrazione documentale avente ad oggetto il “deposito del collaudo statico presso la Direzione Regionale LL.PP. di Gorizia”, necessario per ottenere l’agibilità dell’edificio per le opere oggetto di condono. Orbene, si presenta contrario alle norme in materia di edilizia ed al generale principio di “prudenza” consentire la realizzazione di interventi, anche di modesta natura, su una struttura che non ha ancora completato il percorso di abilitazione giuridica con riferimento alle opere che la compongono, in particolar modo nel caso, come è quello qui in esame, in cui la verifica di compatibilità della struttura medesima riguarda profili di sicuro rilievo legati alla sicurezza e alla statica dell’edificio. 

SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4277 del 2020 proposto dal Comune di Monfalcone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Teresa Billiani, domiciliato presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia; contro il -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Susanna Vito e Pamela Borghese, domiciliato presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia; per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 2 ottobre 2019 n. -OMISSIS-, resa tra le parti. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS- e i documenti prodotti; Vista l’ordinanza della Sezione 11 settembre 2020 n. 5232, con la quale è stata accolta l’istanza cautelare proposta dal Comune di Monfalcone; Esaminate le memorie depositate con documenti, anche di replica e le note d’udienza; Relatore nell’udienza del 4 marzo 2021 (svolta nel rispetto del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15 settembre 2020 tra il Presidente del Consiglio di Stato e le rappresentanze delle Avvocature avvalendosi di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa) il Cons. Stefano Toschei e uditi, per le parti gli avvocati Teresa Billiani e Susanna Vito, in collegamento da remoto; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. – Con ricorso in appello n. R.g. 4277/2020 il Comune di Monfalcone ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 2 ottobre 2019 n. -OMISSIS-, con la quale è stato accolto il ricorso (R.g. n. 238/2018) a suo tempo proposto dal -OMISSIS- ai fini dell’annullamento della determina dirigenziale del Comune di Monfalcone 7 maggio 2018, protocollo n. 21886/P, recante il divieto di eseguire i lavori e le opere di cui alla SCIA depositata in data 17 gennaio 2018, prot. 2655. 2. – La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue: - il rappresentante legale del -OMISSIS- depositava presso il Comune di Monfalcone, in data 17 gennaio 2018, una Segnalazione certificata di inizio attivitàSCIA (prot. n. 2655/A) avente ad oggetto una “Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso e con la realizzazione di opere”, da realizzare presso un fabbricato “inagibile”, sito in Monfalcone, alla via ****, ****, Zona Residenziale; - avviata l’istruttoria di verifica circa la compatibilità delle opere da realizzarsi con SCIA con le previsioni normative che governano l’area in questione, gli uffici comunali riscontravano l’esigenza di una integrazione documentale, di talché, con nota 12 febbraio 2018, prot. n.7232/P, chiedevano al Centro culturale interessato di depositare entro 60 giorni la documentazione, diffidando nel contempo il medesimo Centro culturale “dal proseguimento dell’attività” e segnalando in particolare che nella documentazione depositata non erano presenti i seguenti atti: a) la certificazione di agibilità, in quanto agli uffici non risultavano depositate le integrazioni (a suo tempo) richieste, in data 18 ottobre 2016, nel corso del (diverso) procedimento avviato con la presentazione della istanza di rilascio del certificato di agibilità), fra le quali il “collaudo statico presso la Direzione Regionale LL.PP. di Gorizia”; b) l’asseverazione relativa “alla sicurezza e idoneità statica” della nuova destinazione d’uso; - successivamente alla suddetta diffida con richiesta di integrazione documentale, in data 9 marzo 2018, il Centro culturale, integrando la Relazione tecnica di asseverazione già prodotta all’epoca della presentazione della SCIA, dichiarava agli uffici comunali che gli “interventi” da realizzare erano “strutturali” e soggetti “alla disciplina di cui alla LR 16/2009 e relativo Regolamento di attuazione in materia di costruzioni in zona sismica e opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, ed alla corrispondente disciplina statale di cui al DPR 380/2001, PARTE II - Capo I, II e IV”, oltre ad impegnarsi “all’espletamento degli adempimenti connessi in relazione alla tipologia di intervento da realizzare prima dell’inizio dei lavori strutturali” e ad obbligarsi a comunicare “gli estremi dell’autorizzazione e/o del deposito”; - in data 26 aprile 2018 il Centro culturale comunicava l’inizio dei lavori; - conseguentemente il Comune di Monfalcone adottava la determinazione dirigenziale del 7 maggio 2018, prot. 21886/P, con la quale disponeva “Il divieto di eseguire i lavori e le opere di cui alla SCIA depositata in data 17.01.2018”, in quanto “non è stata fornita alcuna prova in ordine al fatto che l’edificio in parola sia stato oggetto di deposito del progetto strutturale, nonché del collaudo statico ai competenti Servizi tecnici regionali” e, in ogni caso, “non sono stati soddisfatti, né tantomeno dimostrati tutti i requisiti e presupposti richiesti dal Capo III del DPReg 66/2018”; - detto provvedimento era impugnato dal Centro culturale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia che accoglieva il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, sul duplice presupposto che: A) “i lavori e le opere oggetto della SCIA in data 17 gennaio 2018 non si sostanziano ictu oculi in interventi aventi valenza strutturale, i quali soli sono, invece, soggetti all’applicazione delle disposizioni di cui alla l.r. 11 agosto 2009, n. 16 (art. 2 - Ambito di applicazione: “Le norme per la costruzione in zona sismica contenute nella presente legge si applicano a chiunque esegua, con o senza titolo abilitativo, nelle zone del territorio della Regione soggette all'obbligo della progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale…”)”; B) “(…) la relazione tecnica illustrativa presentata a corredo della SCIA, (…) oltre a chiarire espressamente, che “il progetto prevede una serie di opere finalizzate all’adeguamento della struttura alle nuove funzioni” (ovvero per la realizzazione nel -OMISSIS-”) e che, sotto il profilo architettonico, “… si prefigge l’obiettivo di riqualificare l’immagine della struttura esistente cercando di massimizzare le economie e senza prevedere interventi che possano in qualche modo avere delle implicazioni sotto il profilo statico della struttura”, prevede le seguenti opere: “la chiusura di un porticato esistente per ricavare una serie di servizi funzionali alla struttura; la realizzazione di un vuoto sanitario con la posa di elementi modulari in plastica; la realizzazione di un cappotto esterno; la sostituzione dei serramenti; la realizzazione di vani servizi interni dal volume esistente; la realizzazione di un nuovo impianto elettrico; la realizzazione di un nuovo impianto idrico sanitario; la realizzazione di una nuova rete fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche raccolte dalla copertura; la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento delle acque meteoriche dei piazzali; la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento delle acque nere e grigie con relativa richiesta di immissione in fognatura”. Opere dichiaratamente funzionali a consentire la riqualificazione dell’edificio “sotto il profilo tecnologico, funzionale e architettonico” (…) e indubbiamente riconducibili a un intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2, l.r. 19/2009 (…)” (così, testualmente, alle pagg. 5 e 6 della sentenza qui oggetto di appello). Da qui la proposizione dell’appello da parte del Comune di Monfalcone. 3. – Il comune odierno appellante, con due complessi motivi di appello, ritiene erronea la ricostruzione normativa e fattuale espressa dal primo giudice, che è giunto a conclusioni contraddittorie, illogiche e comunque non corrispondenti alle previsioni normative applicabili alla fattispecie in esame. In sintesi l’appellante sostiene che il giudice di primo grado abbia errato per: 1) Error in iudicando. Travisamento dei fatti. Difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto. Il TAR per il Friuli Venezia Giulia, anzitutto, non ha colto l’evidente fondatezza dell’eccezione preliminare, sollevata in primo grado e riproposta nella sede di appello, di inammissibilità del ricorso proposto dal Centro culturale nei confronti del provvedimento del 7 maggio 2018, prot. 21886/P, non avendo tempestivamente fatto oggetto di impugnazione il precedente atto di diffida, 12 febbraio 2018, prot. n. 7232, che già recava pregiudizio alla posizione vantata dal Centro culturale impedendo la esecuzione dei lavori, non potendosi sostenere validamente la tesi, fatta propria dal primo giudice, secondo la quale il provvedimento adottato nel mese di febbraio 2018 ha “dato semplicemente avvio a un’interlocuzione endo-procedimentale”, visto che puntualmente indicava le ragioni che ostavano alla realizzazione delle opere diffidando il Centro culturale a realizzarle; 2) Error in iudicando. Travisamento dei fatti. Difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto, con riferimento ad altro passaggio della sentenza qui oggetto di appello. E’ errato affermare, così come ha fatto nel caso di specie il primo giudice, che i lavori oggetto di SCIA non rivestano carattere strutturale, avendo il TAR omesso di considerare che gli uffici comunali, già con la richiesta di integrazione documentale del febbraio 2018, avevano segnalato la mancanza della certificazione di agibilità del fabbricato, dopo che lo stesso era stato interessato da una procedura di sanatoria e le richieste integrazioni in merito, avanzate dagli uffici nel 2016, erano rimaste senza riscontro, oltre al fatto che tra i documenti a quell’epoca richiesti per il completamento dell’agibilità “vi è il riferimento al deposito del collaudo statico presso la Direzione Regionale LL.PP. di Gorizia”, collegato alle opere oggetto del permesso di costruire in sanatoria rilasciato in data 3 settembre 2014 (P.E. 14/0164). Consegue a ciò che l’intervento oggetto di SCIA, anche successivamente alla dichiarazione integrativa resa dal Centro culturale in data 9 marzo 2018, doveva essere necessariamente preceduto dal deposito della documentazione richiesta dal Comune di Monfalcone ai sensi della l.r. 16/2009 e del relativo Regolamento di attuazione. 4. – Nel presente giudizio di appello si è costituito il -OMISSIS- che ha contestato analiticamente le avverse prospettazioni, ribadendo la correttezza della sentenza fatta qui oggetto di appello che ha puntualmente colto l’illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado. La parte appellata precisando, in particolare, che “I lavori e le opere oggetto di SCIA sono prive di valenza strutturale. Non diventano strutturali e non sono assoggettate alla normativa di cui alla LR 16/2009 solo perché il professionista incaricato, barrando la “casella”, assume l’obbligo di assolvere gli adempimenti di cui alla legge regionale PRIMA dell’inizio dei lavori STRUTTURALI. La valenza strutturale o meno dei lavori oggetto della SCIA prescinde dalla dichiarazione del professionista” (così, testualmente, alle pagg. 6 e 7 della memoria di costituzione della parte appellata), chiedeva la reiezione del mezzo di gravame proposto. Con ordinanza della Sezione 11 settembre 2020 n. 5232 veniva accolta l’istanza cautelare proposta dal Comune di Monfalcone “Considerata la sussistenza di dubbi sulla natura strutturale delle opere da eseguire e sulla conseguente incidenza sulla statica dell’edificio, da approfondire nella pertinente sede del merito”. Le parti hanno presentato ulteriori memorie e note d’udienza confermando le conclusioni già rassegnate nei precedenti atti processuali.

 

5. – Ad avviso del Collegio va confermata l’anticipazione già segnalata nella fase cautelare del presente giudizio, potendosi accogliere il motivo di appello principale dedotto, nel merito, dal comune appellante e potendo prescindersi dall’esame della reiterata eccezione preliminare, dal medesimo comune riproposta in grado d’appello. Infatti, dalla lettura della documentazione depositata nei due gradi di giudizio e in particolare dalla integrazione del 9 marzo 2018 della relazione asseverata allegata alla SCIA, apportata direttamente dal tecnico incaricato sulla “scheda 4”,

 

emerge che detto tecnico ha ricondotto espressamente l’intervento in questione alla disciplina di cui alla l.r. 16/2009 e al relativo regolamento di attuazione in materia di costruzioni in zona sismica e opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ed alla corrispondente disciplina statale di cui al d.P.R. 380/2001.

 

Sebbene la rilevanza di tale dichiarazione sia apertamente contestata dalla parte appellata, sotto il profilo del suo peso giuridico condizionante i presupposti per la effettuazione delle opere di cui alla SCIA, anche a causa del suo contenuto emerge un quadro di profonda incertezza tecnico-giuridica, provocata proprio dalla parte interessata ad eseguire i lavori (rivestendo inevitabilmente il tecnico la posizione qualificata di “procuratore plenipotenziario” del soggetto che intende eseguire i lavori, ai fini della qualificazione tecnico-giuridica delle opere da realizzarsi), che non esclude che l’intervento possa coinvolgere profili strutturali.

A ciò si aggiunga che le opere di cui alla SCIA presentata dal Centro culturale, indipendentemente dalla reale natura dell’intervento in essa previsto, debbono essere realizzate all’interno di un immobile che già era stato oggetto di procedura di condono, poi definita con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria in data 3 settembre 2014 (P.E. 14/0164), con riferimento alla quale gli uffici comunali avevano richiesto nel 2016 una indispensabile integrazione documentale avente ad oggetto il “deposito del collaudo statico presso la Direzione Regionale LL.PP. di Gorizia”, necessario per ottenere l’agibilità dell’edificio per le opere oggetto di condono. Orbene, si presenta contrario alle norme in materia di edilizia ed al generale principio di “prudenza” consentire la realizzazione di interventi, anche di modesta natura, su una struttura che non ha ancora completato il percorso di abilitazione giuridica con riferimento alle opere che la compongono, in particolar modo nel caso, come è quello qui in esame, in cui la verifica di compatibilità della struttura medesima riguarda profili di sicuro rilievo legati alla sicurezza e alla statica dell’edificio. 6. –

 

La fondatezza del secondo motivo di appello, per come si è sopra chiarito, conduce all’accoglimento dello stesso e alla riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 2 ottobre 2019 n. - OMISSIS-, nonché, per l’effetto, alla reiezione del ricorso (R.g. n. 238/2018) proposto in primo grado. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., liquidandosi a carico del -OMISSIS- e in favore del Comune di Monfalcone nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre accessori come per legge. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 4277/2020), come indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, riforma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 2 ottobre 2019 n. -OMISSIS-, con conseguente reiezione del ricorso (R.g. n. 238/2018) proposto in primo grado. Condanna il -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese del doppio grado di giudizio in favore del Comune di Monfalcone, in persona del Sindaco pro tempore, che liquida nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata (-OMISSIS-) Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati: Giancarlo Montedoro, Presidente Diego Sabatino, Consigliere Silvestro Maria Russo, Consigliere Giordano Lamberti, Consigliere


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