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CORSERA ROMA IMMOBILIARE MATTEO CORSINI NO HATER UNITI CONTRO GLI ODIATORI DI PROFESSIONE, ANCHE IL REAL ESTATE INQUINATO

Roma 29 giugno 2021 CorSera.it 

No Hater , uniti insieme contro gli odiatori di professione. Ormai il fenomeno dilaga in ogni settore e adesso colpisce anche quello del real estate. Corsini immobiliare ha recenemente presentato querela alla Procura della Repubblica contro degli HATER di professione, che inquinano il settore con circolari e missiva diffamatorie nei confronti di altri colleghi e questo al solo fine di cercare di eliminare i concorrenti dal mercato. Hater di professione sono nel settore immobiliare Barbara Alessio, Giovanna Mittiga della Pasquarelli immobiliare e la collega Alessja Landau.Ma c'è traccia anche della Paola Tini Zaccardi della TFT, Marzia Orefice, Gabriele De Simone e tanti altri. Nel contenuto delle loro email non soltanto la diffamazione in danno dei loro Colleghi, ma anche minacce gravissime come " ....devono essere messi nelle condizioni di non poter più lavorare ...." Adesso di loro si occuperà la Procura della Repubblica e il PM GIAMMARIA ANTONIA che ha preso in mano le indagini a carico degli HATERS IMMOBILIARI. Nella Capitale sono coinvolte decine di agenzie immobiliari che hanno ricevuto le missiva degli HATERS senza denunciarne il contenuto pericoloso e gravemente diffamatorio. "SE NON DENUNCI UN HATER SEI UN HATER" , se condividi l'odio e lo diffondi a tua volta, commetti lo stesso reato. Fortunatamente il risarcimento dei danni previsto oggi è altissimo, da 10 mila euro fino a qualche milione di euro secondo la gravità dei casi e del reddito delle persone offese. 

L'opera dei Corvi si è diffusa tra decine di colleghi agenti ,amici e clienti, tra cui Alfredo Di Francesco , Zenith Immobiliare, Anastasia Evangelisti, Natalini, Vittoria Caltagirone , Carrassi Del Gallo, Cesare Falletti Società immobiliare Romana, Clara Pedoia, Vittoria e Lella Concina, Enrica Vereni, Giorgio Ciarrapico Era Group,Grazia Borzacchini, Eurocenter immobiliare, Lavinia Gillet, Caterina Cubeddu Cubeddu immobiliare, Basili Pantheon Immobiliare, un abusivo del settore Marcus Beresford, Patrizia Bona Antonini Immobiliare, Home Service immobiliare, Elisabetta Sascaro, Rivolta Immobiliare,UBS immobiliare, Vittoria Avati, Viviana Antonini, Lalla Concina, Ziantoni immobiliare, EGS immobiliare,Interco Pacetti, Anita Nervi Nervi immobiliare,Studio Gizzi, Studio De Seta immobiliare, Domizia Barattolo , Emma Rossi Bernardi, Gea Fatta del Bosco, Sofia Savino studio Gizzi, Begozzi , Paola Tini TFT immobiliare, Art of Living , Panella di Prime Prestige, Amedeo Olivieri Società immobiliare romana, Anastasia Di Castro immobiliare, Marzia Orefici, Davide Lotti, Class & Country Homes by Pasquarelli immobiliare, Alianta Dr, Saracchi, dr Cotellessa Soluzione Casa , CVT Magnaghi Immobiliare, Pediconi e CSRL Alessandra Perina AG Realty Group, Astaldi Re. 

 

Il neologismo "haters" è utilizzato in Internet per identificare quei soggetti che, sul web o attraverso i social, manifestano atteggiamenti di odio, disprezzo e critiche che dovente sconfinano in vere e proprie offese (ad esempio di genere o di classe) e/o minacce rivolte ad altri utenti o nei confronti di personaggi più o meno noti.

Questi "leoni da tastiera", che quotidianamente riversano rabbia e odio verso gli altri su Internet, si trincerano dietro lo schermo del PC o dello smartphone, utilizzati come scudo con la convinzione che quanto accade o viene commesso nell'ambiente virtuale non abbia conseguenze o ricadute nella vita quotidiana "reale".

La giurisprudenza, compresa quella di legittimità ha confermato il pugno duro contro coloro che utilizzano internet, e i social network in particolare, come una valvola di sfogo per scaricare rabbia, frustrazioni o sete di vendetta nei confronti di personaggi pubblici, ma anche conoscenti, colleghi o capi.

Ad esempio, si è giunti alla conclusione che anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca Facebook integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, poiché ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.

Ciò in quanto, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone e, inoltre, perché l'utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (cfr. Cass., n. 8328/2016)

Secondo parte della giurisprudenza, il reato può scattare anche nei confronti di chi semplicemente aggiunge al post originale un successivo commento, avente la medesima portata offensiva, in quanto elementi diffamatori aggiunti possono comportare una maggior diminuzione della reputazione della nella considerazione dei consociati (cfr. Trib. Campobasso, sent. n. 396/2017).

arà utile per il denunciante che vuole dimostrare l'avvenuta consumazione del reato munirsi di uno screenshot dello schermo, o anche di un video, nonché di testimonianze di coloro che hanno potuto leggere il contenuto del messaggio diffamatorio.

Nonostante il colpevole possa confidare in un'assoluzione per "particolare tenuità del fatto", qualora il giudice ritenga non gravi le conseguenze del suo comportamento, rimane comunque la possibilità per la vittima, lesa nel proprio onore e nella propria reputazione, di chiedere il risarcimento del danno in via civile.

Haters: attenzione alle minacce

Gli Haters rischiano anche di incorrere in altri reati, ad esempio quello di minaccia qualora dovesse prospettare ad altri la conseguenza di una propria credibile azione pericolosa (es. "Ti farò fare una brutta figura", "Ti vengo a prendere", "Ti uccido" ecc.).

Il codice penale punisce, a querela della persona offesa, chiunque minacci ad altri un danno ingiusto. La pena è quella della multa fino a euro 1.032. Qualora la minaccia sia grave o aggravata ex art. 339 c.p., la pena è della reclusione fino a un anno.

Il reato di molestie

Anche il reato di molestie può essere realizzato tramite internet e i social network. Questi ultimi, si rammenta, sono considerati ormai dalla giurisprudenza come luoghi aperti al pubblico a tutti gli effetti. In particolare, per la Cassazione (cfr. sent. n. 37596/2014) tale nozione andrebbe interpretata in modo estensivo: il social network, infatti, consente un numero indeterminato di accessi e visioni, rese possibili da un'evoluzione scientifica che il legislatore non era arrivato ad immaginare

 

Ben può trovare applicazione, dunque, l'art. 660 c.p. che punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo. La pena è quella dell'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro.

 

Cyberstalking

Le critiche dell'hater possono dunque portare all'incriminazione quando, pur essendo espresse in forma pacata e dunque lecita, siano divenute assillanti e ripetitive, e addirittura possono far scattare il reato di stalking che ormai la giurisprudenza sempre più spesso ritiene perpetrabile tramite i social network.

 

Le condotte, per essere incriminabili, dovranno aver procurato un evento di danno o di pericolo (alterazione delle abitudini di vita o perdurante grave stato di ansia o paura), essersi realizzate in fasi o momenti sufficientemente determinati ed essere prese in considerazione come componenti della condotta persecutoria nel suo complesso.

Nella sentenza n. 21407/2016 gli Ermellini hanno anche precisato che, ai fini dello stalking, rileva la reiterazione delle condotte, non l'episodio singolo, che anche se integrabile un reato autonomo, deve essere letto nell'ambito delle attività persecutorie nel loro complesso.

I crimini d'odio

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Gli "haters", con i loro atteggiamenti, rischiano anche di incorrere nei c.d. crimini d'odio, dall'inglese "hate crimes", i quali ricomprendono gli atti di rilevanza penale che hanno alla base un movente discriminatorio, in relazione all'appartenenza (vera o presunta) a un gruppo sociale, identificato in base a etnia, religione, orientamento sessuale, dell'identità di genere o di particolari condizioni fisiche o psichiche.

La legge Mancino, n. 205/1993, sanziona proprio gesti, azioni e slogan aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali.

In particolare, rischia la reclusione fino a un anno e sei mesi o una multa fino a 6mila euro chiunque faccia propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, oppure istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La pena diventa il carcere da 6 mesi a 4 anni per chi invece istiga, con qualunque modalità, a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

 

 

 


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