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CORSERA ABUSI EDILIZI IL MESSAGGERO DI VIRMAN CUSENZA MACCHINA DEL FANGO DEL CLAN DEI SICILIANI E DEL CORVO ADELAIDE PIERUCCI

Roma 7 giugno 2021  by dr.Matteo Corsini 

Esiste il Sistema Siracusa, il fil rouge che lega il Clan dei Siciliani, gli avvocati dei clan mafiosi dell'agrigentino, alcuni organi di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Roma tra cui il già citato Capitano Andrea Maria Ortolani e il Messaggero di Virman Cusenza ( nipote del leggendario Marcello dell'Utri) e del suo corvo per eccellenza la giornalista Adelaide Pierucci ? 

Mercato immobiliare Roma lo scempio edilizio continua senza freno. A Roma c'è un potentissimo Clan di Siciliani, studi legali, avvocati che tra i loro clienti vantano proprietari e costruttori, che realizzano abusi edilizi e cercano di farla franca. Gli studi legali del Clan dei Siciliani sono Andrea Arrabito e Daniele Franzini del rinnovato studio legale Previti. Per difendere i propri clienti dagli abusi edilizi, i gravi inadempimenti contrattuali, agiscono nella consuetudine dei legulei siciliani alla Piero Amara: esposti infondati su reati inesistenti, missive diffamatorie che intendono denigrare la reputazione delle loro vittime. Trovano terreno fertile con le investigazioni della Polizia Giudiziaria che quando capita costruisce profili criminosi basati su reati inesistenti, per tentare di spingere nel baratro delle indagini preliminari, la vittima designata. Il Messaggero di Victor Cusenza si presta a pubblicare articoli calunniosi ( reati inesistenti ) diffamatori e allusivi, a firma di tal Adelaide Pierucci una specialista, molto accorta a non pubblicare l'identità delle vittime, che non viene resa nota, altrimenti la testata dell'editore Francesco Gaetano Caltagirone, rischierebbe di pagare risarcimenti danni milionari. Articoli il cui contenuto calunnioso è sufficiente per spargere fango contro le vittime del clan dei siciliani. Ma questo è il Sistema Siracusa, dalla tecnica diffamatoria raffinatissima. Il Sistema Siracusa esiste, nidifica come una piovra nelle aule di giustizia, in taluni ambienti della polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Roma e nella redazione romana del prestigioso quotidiano della Capitale.

Questi loschi individui, mi sono capitati tutti tra le mani, nel corso della mia attività immobiliare, acquisto e vendo immobili, da sempre, da 35 anni. Quando trovo degli imbroglioni me ne libero attraverso la giustizia del Tribunale Civile e quello penale. Tutte le sentenza civili hanno riconosciuto i gravi inadempimenti delle controparti, i clienti degli studi legali del Clan dei Siciliani, un fil rouge di persone potenti o che credono di esserlo, e che per difendere i loro interessi, possono influenzare, come dimostrano i fatti, investigazioni della polizia giudiziaria. In controluce, questa potrebbe essere la Loggia Massonica Ungheria, quella descritta da Piero Amara.

Purtroppo il traffico di proprietà immobiliari inagibili e abusive continua, a Roma c'è un giro di agenti immobiliari che si presta ad assecondare venditori in malafede. Ne abbiamo scritto molto e continueremo a farlo. 

La Corsini immobiliare è una garanzia nel mercato, esperienza, conoscenza giuridica delle normative complesse. La frode si annida ovunque, sopratutto negli immobili abusivi, inagibili e senza collaudo statico. di cui pubblico per esemplificazione una recentissima sentenza del TAR Calabria Reggio Calabria 22/01/2021, n. 70 che pubblico interamente. Il sostituto Procuratore dr. Antonio Clemente ha aperto un filone di indagine coadiuvato dalla Guardia di Finanza a cui ho reso tutte le informazioni utili e necessarie per reprimere il malcostume ingenerato dalle vicende delle compravendite immobiliari. Le agenzie immobiliari che si prestano al commercio di appartamenti abusivi e inagibili sono diverse e di cui parleremo in seguito. 

Finalmente la sentenza del Tar Calabria 22/01/2021 fa piazza pulita della confusione delle normative sulla agibilità dei fabbricati. Quando lavori di ogni ordine e natura, incidono sulla struttura portante dell'edificio, in violazione delle normative tecnico edilizie , deve essere revocata. Questa sentenza è lo spartiacque anche sulle polemiche afferenti il valore degli immobili con o senza agibilità e con pervicace incidenza ne tratteggia quelli commeciabili e quelli che non possono essere considerati tali. Con la pubblicazione di questa sentenza amministrativa di un Tribunale regionale così importante, si determina anche l'indirizzo legislativo e regolamentare, che dovrà via via essere sempre più stringente a tutela della incolumità dei cittadini. I giudici della X sezione del Tribunale Civile di Roma dovranno ben riflettere prima di scrivere sentenze senza l'ausilio dei CTU.

REVOCA DELL’AGIBILITÀ PER ABUSI CHE RIGUARDANO ASPETTI STRUTTURALI DELL’EDIFICIO

È legittima la revoca dell’agibilità dell'edificio qualora vengano realizzate opere abusive tali da compromettere la stabilità e la tenuta antisismica dell’intero immobile.

In proposito il d asse ha ribadito il principio secondo il quale la conformità dei manufatti alle norme urbanistico/edilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, in quanto, ancor prima della logica giuridica, è la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico/edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata.

Inoltre il TAR ha specificato che è la stessa legge a richiedere - prima con l’art. 25 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b), e poi con il nuovo art. 24, comma 2, D.P.R. 380/2001 - che la domanda di rilascio del certificato di agibilità sia corredata, tra l’altro, dalla “dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato” e che tale certificato (oggi sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità ex art. 3, D. Leg.vo 25/11/2016, n. 222) viene imposto con riferimento alle nuove costruzioni, alle ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, ed inoltre, agli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni previste dalla legge.
Le norme in discorso vanno interpretate nel senso che, in caso di difformità dell’opera dal progetto edilizio e, a maggior ragione, in assenza di progetto, l’agibilità deve essere negata.

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