CorSera.it by Renato Corsini
L'UITS esprime ancora oggi la politica legislativa di un regime totalitario, volta ad inquadrare " i fenomeni associativi nell'ambito di strutture pubblicistiche e sotto il controllo dello Stato,imponendo ai cittadini di far parte di questa o quella associazione,eliminando per questa via,quasi affatto anche la libertà dell'individuo di unirsi ad altri, per il raggiungimento di un lecito fine comune,volontariamente prescelto e perseguito." (Corte Costituzionale sentenz n.69/1962) .Lo strumento politico legislativo è il regio decreto legge 16 dicembre del 1935,n. 2430 convertito con modificazioni di legge 4 Giugno 1936, n.1143.Il legislatore repubblicano conferma l'impostazione autoritaria con la legge 28 Maggio 1981,n.286 recante disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni del tiro a segno nazionale.Un anacronismo legislativo riaffermato con la legge del 6 agosto del 2008,n.133.
"E' negata la libertà di non associarsi che doveva apparire al Costituente non meno essenziale della libertà di associarsi.L'art.18 della Costituzione proclama,salve eccezioni contenute nel secondo comma,la libertà dei cittadini di associarsi liberamente,senza autorizzazione,per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.Sembrerebbe qui consacrata soltanto la libertà di associazione, intesa come libertà dei cittadini di associarsi quante volte vogliono per il raggiungimento di fini leciti.Si è detto in conseguenza, che codesta libertà, escluderebbe la potestà dello Stato di costringere in un nesso associativo gli appartenenti a una determinata categoria, tutte le volte che un pubblico interesse lo imponga o soltanto lo consigli. Senonchè la Corte ritiene che il precetto costituzionale,del quale si discute,deve essere interpretato nel contesto storico che l'ha visto nascere e che porta a considerare di quella proclamata libertà,non soltanto l'aspetto che è stato definito positivo,ma anche l'altgor negativo,quello si vuol dire,che si risolve nella libertà di non associarsi,che deve apparire al Costituente non meno essenziale dell'altra. "(Sentenza Corte Costituzionale idem)
"Con ciò la corte non vuole affermare che sia affatto e in ogni caso negato allo Stato di assicurare il raggiungimento e la tutela di determinati fini pubblici,anche mediante la creazione di enti pubblici a struttura associativa,che possono assicurare,tra l'altro,anche il vantaggio di far concorrere l'interessato al settore,che lo Stato in codesta guisa organizza,alal vita,al funzionamento e al controllo dell'attività che ne risulta organizzata.Si potrebbe anzi affermare che,laddove la libertà di associarsi non può trovare altri limiti,se non quelli segnati dal medesimo art.18 della Costituzione,la libertà di non associarsi incontri limiti maggiori e non puntualmente segnati dalla Carta Costituzionale.Definire quali essi sinao,in via generale e astratta,è il compito arduo e comunque tale che la Corte non può affrontare in questo giudizio,dovendo limitare il suo esame al caso che le è stato sottoposto." (Sentenza Corte Costituzionale idem).
"Si può tuttavia affermare che la libertà di non associarsi si deve ritenere violata tutte le volte in cui,costringendo gli appartenenti a un gruppo o a una categoria ad associarsi tra di loro, si violi un diritto o una libertà o un principio costituzionalmente garantito;e tutte le altre in cui il fine pubblico che si dichiara di perseguire sia palesemente arbitrario,pretestuoso e artificioso,il limite che così si pone a quella libertà definita come si è ora visto.Il che può accadere quando si assumano pubbliche finalità,la cui natura privata non possa essere in alcuna guisa modificata o assunta a pubblica,om come quando il fine pubblico si aggiunga alle finalità private manifestatamente come pretesto per sottrarre alla libera decisione degli interessati,di perseguirlo in questa o quelal forma " (Sentenza Corte costituzioinale idem)
C'è ora da domandarsi se il legislatore,costringendo gli associati all'iscrizione obbligatoria alle sezioni del tiro a segno nazionale dell'UITS,non abbia violato la libertà di non associarsi.Il nesso associativo non si realizza con l'UITS bensì con le sezioni la cui natura è privata.Sostanzialmente si sottrae agli associati alle sezioni e quindi alle sezioni stesse,la cui natura privata non può essere assunta a pubblica o modificata,la libertà di perseguire finalità private ,nelle forme ritenute più idonee con il pretesto di un fine pubblico sottoponendo l'UITS e quindi le sezioni alla vigilanza dello Stato tramite il ministero della Difesa.E' palese il limite che si pone alla libertà di non associarsi.Un ricorso alla Consulta sul tema definito, colmerebbe una lacuna del Costituente,che della libertà dei cittadini ha proclamato l'aspetto definito positivo, ma non l'altro negativo,che si risolve nella libertà di non associarsi,non meno essenziale dell'altra.
Renato Corsini
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