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CORSERA SPORT CONI IL POKER TEXANO DEL PROFESSOR MARIO MONTI

ROMA 19 SETTEMBRE 2012 CORSERA.IT DI RENATO CORSINI

Le liberalizzazioni del Prof. Monti si infrangono contro le corporazioni sportive del CONI, le federazioni sportive nazionali. Il caso emblematico del poker texano in odore di disciplina olimpica.L’obbligatorietà della affiliazione alle corporazioni per esercitare il diritto al lavoro nell’ambito dell’ordinamento sportivo. La giustizia sportiva casereccia  e inaffidabile non offre alcuna garanzia di indipendenza del giudizio dal potere corporativo. Le corporazioni ostacolano la libertà di non associarsi per lo svolgimento delle attività sportive, quelle stesse riconosciute dal CONI monopolista nazionale.

              

Il poker sportivo,definito texano, una novità olimpica, dovrebbe debuttare ufficialmente alle Olimpiadi del 2016. A parte il verificarsi di tale evento, la Corte di Cassazione, sezione 3^, con una recente sentenza ha escluso il reato di esercizio di gioco d’azzardo nel caso in cui un torneo di poker “ fisico”, non via internet, sia  organizzato da una società riconosciuta dal CONI e nel caso di specie nella versione texana. Si profila il costituirsi di un’altra corporazione che esclude il diritto di non associarsi all’ente monopolista. Di fatti per evitare l’intervento della magistratura , le società sportive sono obbligate ad affiliarsi alla neo corporazione di poker olimpico. Il principio è stato riaffermato, dentro il sistema, fuori sei nella illegalità. Probabilmente la Corte di Cassazione ha ignorato la decisione n.69/1962 della Consulta che ha trattato il tema della libertà di associarsi e del contrario della libertà di non associarsi. “ Con ciò la Corte non vuole affermare che sia affatto e in ogni caso negato allo Stato di assicurare il raggiungimento e la tutela di determinati fini pubblici anche mediante la creazione di enti pubblici a struttura  associativa, che possono assicurare, tra l’altro, anche il vantaggio di far concorrere l’interessato al settore, che lo Stato in codesta guisa organizza, alla vita, al funzionamento e al controllo delle attività che ne risulta organizzata. Si potrebbe  anzi affermare che, laddove la libertà di associarsi non può trovare altri limiti se non quelli esplicitamente segnati nel medesimo art.18 della Costituzione, la libertà di non associarsi incontri limiti maggiori e non puntualmente segnati nella Carta costituzionale.

 

Definire quali essi siano in via generale e astratta, è compito arduo e comunque tale che la Corte non può affrontare in questo giudizio, dovendo limitare il suo esame al caso che le è stato sottoposto. Si può tuttavia affermare che la libertà di non associarsi si deve ritenere violata tutte le volte in cui, costringendo gli appartenenti a un gruppo o a una categoria ad associarsi tra loro si violi un diritto o una libertà o un principio costituzionalmente garantito; e tutte le altre in cui il fine pubblico che si dichiara di perseguire sia palesemente arbitrario, pretestuoso e artificioso il limite che così si pone a quella libertà definita come si è ora visto. Il che può accadere quando si assumono come pubbliche, finalità la cui natura privata non possa essere in alcuna guisa modificata o assunta pubblica, o come quando il fine pubblico si aggiunga alle finalità private manifestamente come pretesto per sottrarre alla libera decisione degli interessati di perseguirlo in questa o quella forma; o come quando l’interesse pubblico connesso con una determinata attità sia già tutelato per altra via, e così enumerando”.

 

L’aspetto insolente e negativo del corporativismo emerge anche  clamorosamente  da una vicenda sgradevole che ha avuto come protagonisti il presidente della federazione italiana tennis, all’epoca dei fatti, e un tecnico federale  con il ruolo di coach. Il Tar del Lazio con sentenza n. 37668/ 2010 , a cui il tesserato si era  rivolto per violazione in materia di diritto del lavoro, ha affermato che l’ordinamento sportivo nella sua configurazione corporativa non può ostacolare o impedire l’accesso al mercato del lavoro dei professionisti che operano come istruttori o tecnici nel settore del  gioco del tennis. Nel caso di specie la federazione vietava tassativamente ai circoli sportivi ad essa affiliati di  avviare rapporto di lavoro con il tesserato colpito da provvedimento disciplinare , ancorché si fosse dimesso dalla federazione, così violando le leggi di mercato e la libera circolazione dei professionisti. In un sistema di monopolio pubblico non sussiste la pluralità degli ordinamenti o delle organizzazioni sportive che costituiscano una alternativa alla libertà di non associarsi rendendo problematica una occupazione di lavoro fuori del sistema corporativo. Una vicenda in cui la giustizia sportiva ha svolto un ruolo che ne conferma  il totale fallimento, osservando tra l’altro che un bisticcio condito di improperi reciprochi  tra il presidente federale e il coach  rappresentava il casus belli per come era gestita l’attività a livello agonistico.

 

Con  l’intervento della Corte costituzionale nella sua recente decisione del 2011, a poche mesi di distanza dalla sentenza del Tar del  Lazio, quello stesso ricorso al giudice amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile, avendo affermato che  le controversie disciplinari sono riservate al giudice sportivo con esclusione del giudice naturale.  Il legislatore deve tornare a riflettere sull’errore madornale di aver concesso una eccessiva autonomia al monopolista nazionale.

Renato Corsini.


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