Roma 30 Maggio 2011
CONI in orbace. Petrucci reincarna Achille Starace. L’involuzione dell’ordinamento sportivo. La sentenza della corte costituzionale n. 49/ 2011 avalla l’eredità del fascismo nel settore sportivo. Una riconversione rispetto alla sentenza n. 69/ 1962 dello stesso giudice delle leggi che prospettava con lungimiranza il tema della libertà di non associarsi.
Il legislatore italiano ha ignorato il tema della libertà di non associarsi che non è soltanto sportivo, attiene alle libertà dell’individuo ed è quindi degno di tutela costituzionale. Il legislatore al contrario ha arroccato l’ordinamento sportivo in un sistema pubblico monopolistico trovando l’avallo del giudice delle leggi con la sentenza n.49/ 2011 annullando la voglia di libertà che tende a modificare quel sistema. La corte con la sentenza n. 69/ 1962 aveva intercettato quello spirito libertario o liberista guardando oltre il tema di specie propostogli ponendosi aldilà degli schemi legislativi che ingabbiavano e tuttora ingabbiano l’ordinamento sportivo nella logica del monopoli pubblico. Il legislatore non se ne è fatto carico, anzi blindando il sistema.
Di questo tema ne ho fatto oggetto in un articolo pubblicato sul settimanale O.P. di Mino Pecorelli nel numero 21-22 , 12 settembre 1978 che ripropongo per la sua attualità.
L’eredità del fascismo nel settore sportivo è stata purtroppo deleteria, perché ha pubblicizzato un settore che doveva rimanere privato e lo Stato democratico ne ha perpetuato l’assurda impostazione non avendo saputo comprendere il significato umano dello sport, quale elemento associativo, lasciando muta la legislazione per 30 anni, anzi portando fino alle estreme conseguenze il processo totalitario avviato dal fascismo.La colpa è stata , principalmente, dell’assemblea costituente, ma i governi che si sono succeduti hanno delle responsabilità maggiori solo che si osservi come, in un clima di rigenerazione democratica, si sia potuto lasciare operante la legge istitutiva del CONI ( 426/ 42) che ha perpetuato l’espandersi di un bubbone fascista nel contesto dei principi di libertà della nostra Costituzione dei quali l’articolo 18 ne è una espressione, la più vicina e la più aderente al concetto associativo di sport. Su questo tema è opportuno riflettere su di un passo della citata sentenza della corte costituzionale n. 69/ 1962. “ L’art. 18 della Costituzione proclama, salve le eccezioni contenute nel secondo comma, la libertà dei cittadini di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sembrerebbe qui consacrata soltanto la libertà di associazione intesa come libertà dei cittadini di associarsi quante volte vogliano per il raggiungimento di fini di fini leciti, e si è detto in conseguenza che codesta libertà non escluderebbe la potestà dello Stato di costringere in un nesso associativo gli appartenenti ad una determinata categoria tutte le volte che un pubblico interesse lo imponga o soltanto lo consigli. Senonché la corte ritiene che il precetto costituzionale, del quale si discute, deve essere interpretato nel contesto storico che l’ha vista nascere e che porta a considerare di quella proclamata libertà non soltanto l’aspetto che è stato definito positivo ma anche l’altro negativo, quello, si vuol dire, che si risolve nella libertà di non associarsi, che deve apparire al Costituente non meno essenziale dell’altra dopo un periodo nel quale la politica legislativa di un regime totalitario aveva mirato a inquadrare i fenomeni associativi nell’ambito di strutture pubbliche e sotto il controllo dello Stato, imponendo ai cittadini di far parte di questa o di quella associazione ed eliminando per questa via quasi affatto anche la libertà dell’individuo di unirsi ad altri per il raggiungimento di un lecito fine comune volontariamente prescelto e perseguito”.
“ Con ciò
Per questi motivi crolla tutta la impalcatura pubblicistica fatta assumere allo sport organizzato con finalità agonistiche, innalzata dal fascismo e fortificata dallo Stato repubblicano, perché si è artificiosamente imposto un fine pubblico alla attività di categorie e di gruppi sportivi privati, costringendo le une e gli altri, per poter esplicare le discipline sportive assunte, a soggiacere al nesso associativo delle federazioni con l’autorità di una legge dello Stato, quale appunto la legge istitutiva del CONI ( 426/42) che impediva a chiunque di svolgere attività sportive se non nell’ambito dell’ente e delle federazioni da esso riconosciute.
Fin qui l’articolo, non interamente ripubblicato, apparso sul settimanale O.P.
Al contrario dagli anni ’60 si assiste ad una blindatura dell’impalcatura monopolistica pubblicistica finendo per dare rilevanza agli ordinamenti sportivi internazionali ( CIO, Federazioni internazionali) a cui il nostro ordinamento è chiamato ad uniformarsi. Si arriva persino a sostenere il carattere “extrastatale”, “superstatale” dell’ordinamento olimpico determinando una vera e propria carenza di potestà normativa da parte dello Stato. Questa tendenza è palesemente accolta dalla corte costituzionale con la citata sentenza n.49/2011 che afferma che il CONI “ è inserito, quale articolazione monopolistica nazionale, all’interno del Comitato Olimpico Internazionale”. Ammettendo, ed è qui il punto dolente della sentenza, che “ non è situazione che possa dirsi irrilevante per l’ordinamento giuridico generale e , come tale, non meritevole di tutela da parte di questo. Ciò in quanto è attraverso siffatta possibilità che trovano attuazione sia fondamentali diritti di libertà – fra tutti, sia quello di svolgimento della propria personalità, sia quello di associazione – che non meno significativi diritti connessi ai rapporti patrimoniali – ove si tenga conto della rilevanza economica che ha assunto il fenomeno sportivo, spesso praticato a livello professionistico ed organizzato su base imprenditoriale –tutti oggetto di considerazione anche a livello internazionale”. Ed è proprio per questi variegati motivi che ci domandiamo perché la corte lambendo il tema del “ monopolista nazionale”, non abbia voluto aprire una parentesi, come ha fatto nel 1962, sull’incombente problema della libertà di non associarsi, se l’art.18 della Costituzione abbia un suo implicito senso libertario o liberista, così spianando la strada al legislatore nel mantenere l’indirizzo egemone del Coni e delle federazioni nel settore delle attività sportive. Un problema che è stato sollevato all’attenzione della commissione europea sulla competizione presieduta da Joaquin Almunia . La federazione promotrice ha posto il quesito, con regolare denuncia, se è compatibile con la normativa europea la discriminazione attuata dal governo italiano in materia di applicazione dell’Iva, imponendo alle società operanti di settore l’obbligatorietà della iscrizione in un apposito registro nazionale tenuto dal Coni. Così ghettizzando il principio di livello costituzionale della libertà di non associarsi e infrangendo le norme comunitarie in materia di concorrenza e di libera circolazione di beni e servizi. C’è tuttavia da riscontrare una tendenza della giurisprudenza amministrativa ( sentenza n.37668/2010 ) propensa a riconoscere, nell’ambito del sistema pubblico monopolistico, il principio della libera circolazione delle professioni. Ciò non significa la tutela della libertà di non associarsi, perché non è risolto un altro problema, quello della pluralità degli ordinamenti sportivi e delle organizzazioni sportive, se cioè ci debba essere una sola autorità per ogni disciplina sportiva o possano coesistere più autorità, quindi più organizzazioni.
Renato Corsini.
Comments (0)