Roma 9 Maggio 2011 CORSERA.IT Studi e riflessioni diritto amministrativo urbanistico per l'Encilopedia Universale di Scienze Giuridiche a cura d Matteo Corsini
Il permesso di costruire ha carattere reale,ovvero non ha natura personale,poichè prescinde dalla qualità o la capacità economica del soggetto richiedente,che si configura come una vera e propria situazione soggettiva attiva.
Il permesso di costruire può essere trasferito insieme con l'area,sia per causa di morte c.d. successione sia per atto tra vivi o provvedimento della pubblica autorità( art. 11 comma 2 del T.U. n. 380/2001).
Al fine di poter trasferire un permesso di costruire è necessario un PROVVEDIMENTO DI VOLTURA,con una domanda inoltrata dal soggetto legittimato.Il provvedimento non ha natura costitutiva,ma si esplica quale mero ACCERTAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE,che verifica il subingresso di un nouovo soggetto nel rapporto giuridico dall'originario permesso.
E' bene confermare che conla voltura non si da origine ad un nuovo rapporto tra soggetto e pubblica amministrazione comunale,ma semmai si ACCERTA UNA NOVAZIONE SOGGETIVA DEL RAPPORTO,che consiste nel cambiamento dell'intestazione dell'atto amministrativo già in essere,ma sopratutto non INCIDE sl contenuto dello stesso.Così e', così rimane,nella sua funzione di provvedimento legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie.Infatti l'Amministrazoine comunale non potrebbe addurre considerazioni di carattere personale,al fine di opporsi al rilascio dello stesso permesso,da chi succede nel rapporto giuridico a qualsiasi titolo dal precedente intestatario.
Non dimentichiamo che il PERMESSO DI COSTRUIRE esplica una funzione sociale del diritto di costruire di ogni cittadino,affermato questo dalla COSTITUZIONE ITALIANA.Lo ius aedificandi non perviene dall'autoritàè che lo concede,ma semmai è connaturato allam proprietà o da un diritto equipollente,malgrado quello stesso diritto sia esplicazione dim un regime di controllo e di governo amministrativo,attraverso il quale vengono salvaguardati valori superiori e tutelato l'interesse collettivo.
Il PERMESSO D COSTRUIRE fa dunque riferimento alla sua funzione e agli interessi qualificati a cui è rivolto nelal sua espicazione nell'ambito della pianificazione edificatoria territoriale.,questo sia sotto u profilo meramente tecnico e comunque partecipativo da parte del privato,al fine di realizzare pienamente le scelte degli strumenti urbanistici adottati.
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