Roma 1 Maggio 2011 CORSERA.IT Studi riflessioni e aggiornamenti per l'Enciclopedia Universale di Scienze Giuridiche a cura di Matteo Corsini
Il libro terzo del codice civile è dedicato alla proprietà e ai diritti reali,quelli denominati IURA IN RE,diritti sulla cosa.Il diritto reale è caratterizzato dalla pienezza,l'esclusività e la realità.Il diritto reale è la vera dimensione della proprietà della cosa,che si distinguono in diritti reali in REA PROPRIA e diritti reali in RE ALIENA.
Semplice diversificazione di origine romana,che....
....distingue la proprietà,dai diritti su cosa di proprietà altrui,come l'usufrutto,l'uso,l'abitazione,l'enfiteusi,la superficie,la servitù prediale.
Poi si distinugono sotto altra classificazione i diritti reali di garanzia,con due macro fattispecie:il Pegno e l'ipoteca.
Il diritto reale assoluto può trasferirs dalla proprietà esclusiva,fin su quella estranea,come nelle servitù prediali,che impone il dominio del fondo servente a quello dominante.Da questo cancello,ci inoltriamo nella rottura del significato di proprietà a quello di diritto IURA IN REA ALIENA.
I diritti reali in RE ALIENA sono di due tipologie:la prima sono i diritti reali di godimento e i secondi i diritti reali di garanzia.
Vediamoli insieme nella loro classificazione peculiare:
Art. 981 del c.c. USUFRUTTO è lo IUS UTENDI FRUENDI SALVA RERUM SUBSTANTIA,il diritto di godere della proprietà altrui rispettandone la destinazione economica;
Art. 1021 c.c. USO è il diritto di servirsi di un bene e dei suoi frutti,limitatamente ai propri bisogni e della propria famiglia;
Art: 1022 c.c. ABITAZIONE: il diritto di abitare la casa altrui limitatamente ai propri bisogni e quelli della propria famiglia;
Art. 952 c.c. SUPERFICIE è il diritto di proprietà di una costruzione,separata dalla proprietà del suolo.Tale diritto si estende sia sopra che sotto al suolo.
Art. 1027 c.c. SERVITU': e' il peso imposto sul fondo servente per utilità del fondo dominante.
Art. 959 c.c. ENFITEUSI è il diritto reale che attribuisce all' enfiteuta gli stessi diritti sul fondo del proprietario,salvo l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare un canone periodico.
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