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DIRITTO PRIVATO.MATTEO CORSINI RESPONSABILITA' CIVILE L'IMPUTABILITA' E LA COLPEVOLEZZA

Roma 19 Aprile 2011 CORSERA.IT Studi e riflessioni di diritto privato per l'Enciclopedia universale di Scienze Giuridiche a cura di Matteo Corsini Università degli Studi Guglielmo Marconi.

L'imputabilità.La responsabilità dell'autore di un comportamento nasce allorquando esistano quei requisiti minimi di coscienza e volontà,rilevanti al punto da imputare al soggetto le conseguenze delle sue azioni.

Nota bene.Al fine di progredire negli studi di diritto è sempre utile consultare un vocabolario dei sinonimi e dei contrari,vediamo i sinonimi del verbo transitivo IMPUTARE(di delitto),sono:considerare,responsabile,incolpare,incriminare.IMPUTARE (di responsabilità di debito) attribuire,addebitare,ascrivere,addossare. 

IMPUTARE verbo transitivo,come...  

....viene descritto dal Vocabolario Zingarelli: voce dotta dal latino imputare,composto da in e putare dal senso primitivo di "ripulire" gli alberi a quello di "ripulire,assestare i conti" ed infine a "mettere in conto,attribuire e giudicare.Oltre promuovere l'azione penale contro qualcuno.Contestare un'imputazione ad esempio omicidio;considerare responsabile,accusare,incolpare,oppure ascrivere attribuire a titolo di colpa.

Nel diritto penale l'imputato è la persona nei cui confronti viene esercitata l'azione penale,ovvero l'imputazione è l'attribuzione a una persona della qualità di autore di un reato al fine di ottenere la condanna.

Nel diritto civile dunque IMPUTABILE significa:Chi o Che ha la capacità di intendere e di volere e pertanto può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato o può rspondere delle conseguenze dell'illecito civile commesso.

Abbiamo adesso chiaro il significato letterale e giuridico di IMPUTARE,necessari a definirne le caratteristche e pulire il significato dagli inevitabili significati attribuiti dal senso comune.

L'art. 2046 del codice civile italiano,descrive che non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso,a meno che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa.Come sappiamo,per averlo già studiato,la capacità di intendere e di volere è una capacità di fatto o naturale da verificare caso per caso,in relazione al momento in cui è stato compiuto il fatto illecito o il reato.Imputabile potrebbe addirittura essere considerato un minore o un interdetto,se capace di fatto,e potrebbe non essere consdeirato imputabile un maggiorenne,se in quel momento in cui ha commesso l'illecito,non era in grado di comprendere il valore dei suoi atti e di determinarsi.

C'è da sottolineare,che l'incapacità non esclude l'imputabilità quando è ingenerata da colpa del soggetto,come se dopo aver bevuto fino all'ubriachezza,mi metto alla guida di un automobile cagionando danni a terze persone.In questo caso è già dimostrata la colpevolezza.

Quando i danni cagionati da un incapace o affetto da incapacità,non sono considerati una pura e semplice disgrazia,per chi ne subisce gli effetti,perchè la legge ne prevede la responsabilità indiretta di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace,salvo la prova di non aver potuto impedire il fatto come prescritto dall'art. 2047 c.c.1°comma.Se il danneggiato per questa vita non potesse ottenere il risarcimento,poichè il responsabile non può pagare o perchè nessuno ne era tenuto alla sorveglianza,il giudice potrà condannare l'autore del danno a un'equa indennità,tenuto conto delle condizioni economiche delle parti (art. 2047 c.c. comma 2°)

La Colpevolezza.L'art. 2043 del codice civile italiano,relazione la responsabilità al compimento di un atto o di un fatto doloso  o colposo.Ma questi termini non sono definiti nel codice civile,ma una definizione si potrebbe ricavare dal codice penale,che considera colposo un evento dannoso che si verifica a causa di negligenza o di imprudenza o imperizia,ovvero inosservanza di leggi,regolamenti,ordini o discipline.

Doloso, invece è l'evento dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione, poichè non è necessario che l'atto sia compiuto allo scopo di provocare un danno,è infatti sufficiente che chi agisce sia consapevole delle conseguenze dannose che potrà provocare con il suo comportamento e le accetti,determinandosi a compiere comunque l'azione.

Dobbiamo ora prendere visione del criterio di valutazione del fattore determinante c.d. diligenza media,ovvero,il riferimento alla diligenza media si ritiene valido per l'adempimento,il debitore risponde per una colpa lieve,per essere stato negligente maggiormente di quanto si tolleri mediamente.Nella responsabilità per "fatto illecito" ,il criterio di valutazione della diligenza media equivale al suo minimo,ovvero al di sotto del quale c'è sicuramente la COLPA.Vi sono poi particolari circostanze,nelle quali viene a considerarsi grave anche una negligenza lieve e si risponde della c.d. colpa lievissima.

La responsabilità oggettiva.

Il principio di attribuzione del proprio comportamento doloso o colposo,non è l'unico criterio di imputazione della responsabilità civile.Il nostro codice prevede infatti altri criteri di imputazione della responsabilità civile,come il colegarsi della responsabilità dei danni provocati dal minore alla potestà art. 2048 c.c.;si fanno sostenere i rischi di una attività a chi ne trae vantaggio art. 2049 c.c.2050 C.C.; si accollano alla proprietà i danni derivanti dalle cose( art. 2052,2053,2054).

Le norme citate rendono in varia mirusa irrilevante la colpa e realizzano una responsabilità oggettiva.

continua

Vuoi parlare con Matteo Corsini invia e-mail a redazione@corsera.it

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