Anche il giudice di primo grado imboccava la strada sbagliata.. La federbasket sostenuta dal CONI ricorreva a sua volta in appello. La Corte riportava la vertenza nel suo alveo dichiarandosi incompetente per giurisdizione. La competenza è del giudice amministrativo, il Tar del Lazio. Giurisdizione consolidatasi nel tempo per le vertenze sportive messa a punto dalla Cassazione, sezioni unite civili, con sentenza 26 ottobre 1989,n.4399, relativa alla natura delle federazioni. “ L’impugnabilità dei provvedimenti resi dagli organi di Federazioni sportive, è stata da queste sezioni unite costruita giuridicamente secondo il seguente schema: a) le Federazioni sportive, pur avendo natura prevalentemente di soggetti privati, partecipano tuttavia alla natura pubblica del CONI , perché di questo sono organi; b) nello svolgimento delle concrete attività, la natura pubblica delle Federazioni è rivelata dalla emanazione di norme regolamentari che, in quanto hanno un particolare contenuto organizzatorio, tendono a un fine coincidente con quello istituzionale del CONI; c) ogni altra attività delle Federazioni resta attratta nell’orbita del privato”. In sintesi il CONI è un ente pubblico e le federazioni ne traggono la stessa natura esclusivamente per l’attività sportiva che organizzano e disciplinano. Il caso Sokolov rientra nelle finalità associative che persegue la federbasket ed è quindi preminente l’interesse legittimo del giocatore ad ottenere il tesseramento. In passato si è assistito ad un proliferare di decisioni dei tribunali amministrativi, veri duelli in punta di fioretto, tra di loro contrastanti, sicché alla fine il legislatore è intervenuto disponendo la giurisdizione assoluta del Tar del Lazio in materia di vertenze sportive. Si è perso del tempo per cola di avvocati e di giudici. Nel merito la pretesa della federbasket e del CONI sono da considerarsi errate. Si basano sulla formula filosofica della specificità dello sport. Nel caso in esame si è sostenuta la violazione del regolamento organizzatorio federale che inibisce l’ingaggio di atleti stranieri under 23. Appare evidente che la decisione inibitoria della federazione comprime la libertà di movimento delle persone, uno dei capisaldi del trattato europeo. Lo sport è una professione, all’atleta non può sottrarsi il diritto di muoversi nel mercato delle attività sportive alla ricerca della migliore allocazione del suo patrimonio tecnico e agonistico. Alla società Trento non può sottrarsi l’interesse ad ingaggiare Sokolov le cui riconosciute capacità tecniche e agonistiche danno un valore aggiunto alla squadra. L’imprenditore che opera nel settore del basket investe per raggiungere determinati traguardi e assicurarsi un ritorno economico, altrimenti rinuncia. La specificità dello sport non è che una baggianata. La difesa egocentrica della nazionalità dello sport. Un rigurgito del fascismo ben presente nella legge costitutiva del CONI del 1942 la cui mens era la difesa del patrimonio sportivo e atletico , con una spruzzatina di razzismo, dei giovani italiani.
Renato Corsini.
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