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ALEMANNO CAZZI AMARI SE L'OLIMPICO CROLLA.

16.12.08 (corsera.it) Stadio Olimpico. Tribuna Tevere. Verosimile il rischio di collasso. Le disavventure in Tribunale di Gattai e Pescante. La Tribuna doveva essere abbattuta.Le indagini del giornalista Renato Corsini riguardanti la ricostruzione dello stadio Olimpico inoltrate alla Procura della Repubblica di Roma per la conoscenza dei fatti esposti, in totale 580 pagine corredate da documenti, occupano un arco temporale di due anni. 1989-1990.

  Le ultime considerazioni risalgono alla fine del 1990. “ Si può di conseguenza giungere ad alcuni convincimenti che si traggono dall’analisi documentale condotta nella successione delle note inviate all’attenzione dell’autorità giudiziaria: I –  la decisione di ricostruire la tribuna Monte Mario è motivata essenzialmente dalla necessità di riprogettare tecnicamente lo stadio per renderlo più funzionale; 2- la decisione di non ricostruire la tribuna Tevere, ma di preservarla ricorrendo ad interventi di risanamento è motivata: a) dalla presumibile relativa incidenza che la presenza della vecchia struttura ha sul piano di riprogettazione dello stadio; b) dalla necessità di contenere il livello dei costi sostenuti ; c) dalla presumibile difficoltà tecnica di procedere contemporaneamente all’abbattimento e alla ricostruzione di entrambe le tribune per l’esiguità degli spazi concessi ai mezzi meccanici nei loro movimenti. 3 – Il progetto originario studiato dagli architetti Vitellozzi e Clerici è stato predisposto sulla base di analisi della consistenza delle strutture dello stadio inattendibili. 4 -  Il CONI ha sorpreso la buona fede della giunta municipale del Comune di Roma garantendo: la fattibilità del progetto, il contenuto costo dell’opera, il rispetto dei vincoli ambientali, la fruibilità dell’impianto durante i lavori. 5 – Il progetto Vitellozzi- Clerici ha avuto un aspetto strumentale essenzialmente finalizzato all’ottenimento del permesso all’indizione della gara d’appalto. 6 – La gara d’appalto ha generato una trattativa privata senza condizioni  da parte del committente che ha subito una perdita patrimoniale irreparabile”. La tribuna Tevere è stata risanata con interventi esterni e interni. Una traccia per quanto riguarda quest’ultimi si ha in una delibera di stanziamento di 100 milioni, 21 maggio 1991, “ per lo studio degli interventi di rinforzo dei solai degli uffici e magazzini ed opere accessorie” Un’altra delibera di stanziamento per 90 milioni ,10 luglio 1991, “ per la progettazione e ristrutturazione dei locali uffici e magazzini”. In riferimento  a quest’ultimo stanziamento, la Procura della  Repubblica apre un procedimento penale. L’accusa è di abuso d’ufficio nei confronti del presidente del CONI  Arrigo Gatti e del segretario generale Mario Pescante per avere affidato la commessa eludendo il ricorso alla licitazione privata  procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale in danno dell’ente pubblico. Rinviati a giudizio, il Tribunale di Roma, anno 2000, dichiarò il procedimento estinto per intervenuta prescrizione. In vano i difensori chiesero che il Tribunale assolvesse gli imputati per non colpevolezza dei fatti ascritti. Da notare che uno degli imputati minori ricorse in appello contro l’assoluzione per intervenuta prescrizione ritenendosi non colpevole.Perché Gattai e Pescante si sono al contrario defilati? Il rischio di cedimento delle strutture per affaticamento della tribuna Tevere dello stadio Olimpico, costruito alla fine degli anni ’30 e  ultimato nel dopo guerra, si può ritenere verosimile e pone quindi la questione della sicurezza degli spettatori e degli impiegati che ne occupano i sottostanti uffici e magazzini. La tribuna Tevere doveva essere abbattuta ed è solo per motivi contingenti e di risparmio sui costi che è rimasta in piedi. Ora è giunto il momento di abbatterla e di ricostruirla.

Renato Corsini.

 

Basket. Sokolov il giovane talento bulgaro di 18 anni. Per la federbasket non può giocare in Italia.Il ricorso al Tar del Lazio. La baggianata della specificità dello sport.

 

Al giovane talento Sokolov ingaggiato dalla società sportiva Trento, la federbasket ka negato il tesseramento di fatto escludendolo dalla partecipazione alle gare di campionato con il suo club di appartenenza. Il presidente della Trento, Diego Mosna, ha fatto ricorso al giudice ordinario sbagliando strada, non per colpa sua, ma del suo legale che sosteneva la causa. In primo grado il Tribunale ha dato ragione a Sokolov accogliendo il ricorso e rimettendolo in squadra. Anche il giudice di primo grado imboccava la strada sbagliata.. La  federbasket sostenuta dal CONI ricorreva a sua volta in appello. La Corte riportava la vertenza nel suo alveo dichiarandosi incompetente per giurisdizione. La competenza è del giudice amministrativo, il Tar del Lazio. Giurisdizione consolidatasi nel tempo per le vertenze sportive messa a punto dalla Cassazione, sezioni unite civili, con sentenza 26 ottobre 1989,n.4399, relativa alla natura delle federazioni. “ L’impugnabilità dei provvedimenti resi dagli organi di Federazioni sportive, è stata da queste sezioni unite costruita giuridicamente secondo il seguente schema: a) le Federazioni sportive, pur avendo natura prevalentemente di soggetti privati, partecipano tuttavia alla natura pubblica del CONI , perché di questo sono organi; b) nello svolgimento delle concrete attività, la natura pubblica delle Federazioni è rivelata dalla emanazione di norme regolamentari che, in quanto hanno un particolare contenuto organizzatorio, tendono a un fine coincidente con quello istituzionale del CONI; c) ogni altra attività delle Federazioni resta attratta nell’orbita del privato”. In sintesi il CONI è un ente pubblico e le federazioni ne traggono la stessa natura esclusivamente per l’attività sportiva che organizzano e disciplinano. Il caso Sokolov rientra nelle finalità associative che persegue la federbasket ed è quindi preminente l’interesse legittimo del giocatore ad ottenere il tesseramento. In passato si è assistito ad un proliferare di decisioni dei tribunali amministrativi, veri duelli in punta di fioretto, tra di loro contrastanti, sicché alla fine il legislatore è intervenuto disponendo la giurisdizione assoluta del Tar del Lazio in materia di vertenze sportive. Si è perso del tempo per cola di avvocati e di giudici. Nel merito la pretesa della federbasket e del CONI  sono da considerarsi errate. Si basano sulla formula filosofica della specificità dello sport. Nel caso in esame si è sostenuta la violazione del regolamento organizzatorio federale che inibisce l’ingaggio di atleti stranieri under 23. Appare evidente che la decisione inibitoria della federazione comprime la libertà di movimento delle persone, uno dei capisaldi  del trattato europeo. Lo sport è una professione, all’atleta non può sottrarsi il diritto di muoversi nel mercato delle attività sportive alla ricerca della migliore allocazione del suo patrimonio tecnico e agonistico. Alla società Trento non può sottrarsi l’interesse ad ingaggiare Sokolov le cui riconosciute capacità tecniche e agonistiche danno un valore aggiunto alla squadra. L’imprenditore che opera nel settore del basket investe per raggiungere determinati traguardi e assicurarsi un ritorno economico, altrimenti rinuncia. La specificità dello sport non è che una baggianata. La difesa egocentrica della nazionalità dello sport. Un rigurgito del fascismo ben presente nella legge costitutiva del CONI del 1942 la cui mens era la difesa del patrimonio    sportivo e atletico , con una spruzzatina di razzismo, dei giovani italiani.

Renato Corsini.

 


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